Statuto

Art. 1

Costituzione, denominazione e sede

  1. E’ costituita l’Associazione denominata “COORDINAMENTO PROVINCIALE GENITORI MODENA – INSIEME PER LA SCUOLA” con sede nel Comune di Modena in Via Curie 9.
  1. L’assemblea e il Consiglio direttivo potranno svolgere le loro riunioni anche in luoghi diversi dalla sede dell’associazione.
  2. L’Associazione non ha fini di lucro ed è fatto divieto di ripartire i proventi tra gli associati in forme indirette o differite. L’eventuale avanzo di gestione deve essere destinato interamente alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui al successivo art 2.
  3. E’ indipendente da ogni organizzazione partitica o movimento politico o confessionale. Agisce nel rispetto dei valori sanciti dalla Costituzione italiana ed è basata sulla solidarietà,  sulla partecipazione democratica e sul pluralismo delle opinioni.
  4. La durata dell’Associazione è illimitata.
  5. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria se avviene all’interno dello stesso Comune.  E’ data facoltà al Comitato direttivo di cambiare la sede legale, ove ne ravvisi la necessità previa deliberazione dell’assemblea dei soci. L’associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli enti gestori di pubblici albi e registri nei quali è iscritta.

Art. 2

Scopi e attività

  1. L’Associazione si prefigge di:
  • Promuovere la partecipazione attiva e consapevole dei genitori in tutte le scuole, anche realizzando una rete provinciale di tutte le realtà rappresentative di forme partecipate dei genitori alla vita della scuola, in particolare di quelli eletti negli organi collegiali e nei comitati genitori, anche per darne visibilità, promuoverne il riconoscimento e la valorizzazione presso Enti e Istituzioni competenti in materia scolastica e presso le diverse realtà culturali, economiche e politiche del territorio di appartenenza.
  • Rinvigorire e rivitalizzare gli Organi Collegiali, promuoverne la diffusione e l’ applicazione delle relative normative.
  • Sensibilizzare tutta la società civile per valorizzare la Scuola Pubblica evidenziandone la centralità per il progresso e la crescita culturale ed economica della collettività, in quanto luogo democratico e pluralista dove si realizza in primis la formazione dei futuri cittadini.
  1. Per la realizzazione dei propri scopi e nell’intento di operare per la realizzazione di interessi a valenza collettiva, l’Associazione si propone di:
  • Realizzare corsi di formazione, rivolti in particolare ai genitori eletti nei consigli di Classe, Interclasse, di Circolo e di Istituto, e ai partecipanti ai Comitati Genitori, anche in collaborazione con le amministrazioni scolastiche.
  • Promuovere e diffondere il patto di corresponsabilità educativa per la realizzazione di un dialogo costante fra scuola, famiglia e territorio.
  • Realizzare iniziative e manifestazioni pubbliche, anche in collaborazione con altre associazioni di genitori, per favorire la riflessione e l’approfondimento sulle diverse tematiche connesse ai rapporti scuola/famiglia e ai percorsi di apprendimento dei bambini/ragazzi in tutte le fasce di età.
  • Promuovere attività di sportello d’ascolto rivolto alle famiglie per tutte le problematiche relative all’ambiente scolastico anche con l’individuazione di contatti e/o percorsi adeguati per il sostegno all’interno delle scuole
  • Promuovere il dialogo e la collaborazione, oltre che con tutte le componenti della scuola, anche con le Istituzioni locali, ed altri enti o associazioni per l’individuazione di percorsi da condividere nei confronti dell’utenza scolastica, sia per quanto riguarda l’ampliamento delle offerte formative che per la realizzazione di una rete finalizzata al potenziamento del ruolo e delle risorse della scuola.
  • Valorizzare volontà e volontarietà dei genitori impegnati nella scuola, anche con la messa in rete delle competenze e delle diverse esperienze e proposte, con particolare attenzione alla divulgazione delle buone pratiche e delle buone relazioni all’interno delle diverse scuole di ogni ordine e grado.
  1. Per lo svolgimento delle suddette attività, l’Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati. Può inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente.
  2. Agli aderenti possono solo essere rimborsate le spese vive sostenute per l’attività prestata previa documentazione.

Art. 3

Risorse economiche

  1. L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle     proprie attività da:
  • quote e contributi degli associati;
  • contributi dello stato, delle regioni, di enti locali, di enti e istituzioni pubblici
  • erogazioni liberali di associati e di terzi o eventuali contributi raccolti in occasione di iniziative organizzate;
  • entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi
  • donazioni e lasciti testamentari
  1. Il fondo comune costituito con le risorse di cui al comma precedente non può essere ripartito tra i soci né durante la vita dell’Associazione, né all’atto del suo scioglimento.
  2. L’esercizio finanziario dell’Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° Gennaio ed il 31 Dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il tesoriere redige il bilancio consuntivo e preventivo e lo sottopone all’approvazione dell’assemblea plenaria

Art. 4

Soci

  1. Il numero degli aderenti è illimitato.
  2. Sono membri dell’Associazione i soci fondatori e tutti i soggetti, persone fisiche che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell’Associazione e ad osservare il presente statuto.

Art. 5

Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

  1. Sono previsti i seguenti tipi di soci: fondatori e ordinari.
  2. Sono soci fondatori quei soggetti che hanno fondato l’Associazione, sottoscrivendo l’atto costitutivo. Sono soci ordinari quei soggetti che condividono le finalità dell’Associazione pur non rientrando tra quanti l’hanno costituita.
  3. L’ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati.
  4. Possono essere soci dell’Associazione le persone fisiche che si riconoscono negli scopi perseguiti dall’Associazione e desiderano concorrere al perseguimento degli stessi.
  5. L’appartenenza all’Associazione è libera e volontaria, ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni adottate dai suoi organi secondo le specifiche competenze previste dalle norme statutarie.
  6. Sono escluse forme di partecipazione alla vita associativa puramente temporanee
  7. Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio  direttivo, le eventuali reiezioni devono essere motivate.
  8. Il Consiglio direttivo cura l’annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci, dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.
  9. La qualifica di socio si perde per recesso, per esclusione o per decesso
  10. Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all’Associazione
  11. L’esclusione dei soci è deliberata dall’Assemblea su proposta del Consiglio direttivo per:
  • mancato versamento della quota associativa per 1 anno;
  • comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione;
  • persistenti violazioni degli obblighi statutari.
  1. In ogni caso, prima di procedere all’esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.
  2. Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.
  3. La quota sociale non è trasmissibile, né rivalutabile.

Art. 6

Doveri e diritti degli associati

  1. I soci sono obbligati:
  • ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
  • a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell’Associazione;
  • a versare la quota associativa di cui al precedente articolo.
  1. I soci hanno diritto:
  • a partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione
  • a partecipare all’Assemblea con diritto di voto
  • ad accedere alle cariche associative
  1. I soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune, né di altri cespiti di  proprietà dell’Associazione.

Art. 7

Organi dell’Associazione

  1. Sono organi dell’Associazione:
  • l’Assemblea dei soci;
  • il Consiglio  Direttivo
  • il Presidente.
  1. Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito.

Ai titolari delle cariche spetta comunque il rimborso delle spese sostenute.

Art. 8

L’Assemblea

  1. L’Assemblea è composta da tutti i soci e può essere ordinaria e straordinaria.
  2. Ogni associato dispone di un solo voto.
  3. Ogni associato potrà farsi rappresentante in Assemblea da un altro associato con delega scritta.
  4. L’Assemblea ordinaria indirizza tutta l’attività dell’Associazione ed in particolare:
  • approva il bilancio consuntivo;
  • nomina i componenti del  Consiglio Direttivo minimo 5 e  massimo  9
  • delibera l’eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
  • stabilisce l’entità della quota associativa annuale
  • delibera l’esclusione dei soci;
  • delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo
  1. L’Assemblea ordinaria dei soci viene convocata dal Presidente almeno una volta all’anno, per l’approvazione del bilancio consuntivo, ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o un decimo degli associati ne ravvisino l’opportunità.
  2. L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto e sullo scioglimento dell’Associazione.
  3. L’Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice-Presidente, e in assenza di entrambi da altro membro del Consigli Direttivo eletto dai presenti.
  4. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto o con forme di comunicazioni piu’ idonee da recapitarsi almeno 5 giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della prima e dell’eventuale seconda convocazione. Le convocazioni, inoltre, vengono pubblicate sul sito dell’Associazione.
  5. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.
  6. L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci.
  7. In seconda convocazione, da svolgersi in un giorno diverso da quello fissato per la prima, l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati
  8. Le deliberazione dell’Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti eccezion fatta per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell’Associazione, e relativa devoluzione del patrimonio residuo, che deve essere adottata con il voto favorevole da almeno tre quarti degli associati

Art. 9

Consiglio Direttivo

  1. Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a cinque e non superiore a nove , nominati dall’Assemblea dei soci, fra i soci medesimi.
  2. I membri de Consiglio Direttivo rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili.
  3. Possono fare parte del Consiglio Direttivo esclusivamente gli associati maggiorenni.
  4. Nel caso in cui per dimissione o altre cause, uno o più componenti del Consiglio Direttivo decadano dall’incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dello stesso Consiglio.
  5. Ove decada oltre la metà dei membri del Coniglio l’Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio
  6. Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente, un Segretario il tesoriere ed il responsabile dei Gruppi di lavoro su temi specifici
  7. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, utili o necessari per il raggiungimento degli scopi sociali.
  8. In particolare il Consiglio Direttivo delibera:
  • le proposte di modifica dello statuto dell’Associazione, da sottoporre all’Assemblea dei soci;
  • i programmi delle attività e la formazione di gruppi di lavoro operativi su temi, progetti, finalità specifiche di cui possono fare parte tutti  i soci interessati e ai quali possono essere invitate persone esterne all’Associazione di comprovata esperienza nei campi di interesse dei gruppi di lavoro
  • l’ammissione di nuovi soci;
  • l’acquisto, l’accettazione o il rifiuto di lasciti o donazioni su proposta o previo parere del Presidente;
  • il conto consuntivo e la situazione patrimoniale di fine anno da sottoporre, all’Assemblea dei soci per l’approvazione;
  • i provvedimenti relativi alla cassa, contabilità e amministrazione;
  • tutti gli atti che comportino variazione al patrimonio;
  • la misura della quota associativa e le modalità di versamento della stessa;
  • tutte le questioni che non siano riservate alla competenza di altri organi.
  1. Il Consiglio Direttivo è convocato di regola ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno e almeno la metà dei componenti ne faccia richiesta.
  2. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei soci membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti

Art. 10

Il Presidente

  1. Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l’Assemblea dei soci.
  2. Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte a terzi ed in giudizio.
  3. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente o, in assenza, al membro più anziano.
  4. Il Presidente cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e in caso d’urgenza, ne assume i poteri, chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell’adunanza immediatamente successiva.

Art. 11

Norma finale

  1. In caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell’Associazione, dopo la liquidazione, il patrimonio residuo verrà devoluto a fini di utilità sociale sentito il competente organismo di controllo.

Art. 12

Rinvio e clausola di mediazione

  1. Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al codice civile e ad altre norme di legge vigenti in materia di associazionismo.
  2. Per eventuali controversie tra gli associati, o tra questi e gli organi sociali o tra gli organi sociali, prima di qualunque ricorso alla giustizia ordinaria, sarà esperito un tentativo di conciliazione presso un organismo autorizzato ai sensi della vigente normativa.

 
 
Lo statuto in formato pdf