Nel corso dell’anno scolastico alcuni rappresentanti possano cessare anticipatamente dal proprio incarico. In tal caso occorre procedere, laddove possibile, alla loro sostituzione, che spesso tuttavia si rivela gravosa per l’adozione di procedure che la attardano, così come le elezioni appaiono un rito sempre più stanco e la mancanza di candidati rende difficoltosa e spesso impossibile la surroga.

L’art. 21 della L 59/97, nel disciplinare i principi dell’autonomia scolastica, aveva previsto la delega all’esecutivo, da esercitare entro un anno dall’entrata in vigore della legge, “ad emanare un decreto legislativo di riforma degli organi collegiali della pubblica istruzione di livello nazionale e periferico”. Quindi il dlgs 233/99 disciplinò i nuovi organi collegiali territoriali, di cui però è stato istituito solo il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, eletto il 28 aprile del 2015, dopo che il Consiglio di Stato, con sentenza N.834/2015aveva ordinato al Ministero di fissare la data delle elezioni entro e non oltre il 30 aprile 2015.

Niente di nuovo invece nell’impianto degli organi collegiali a livello di istituto. Anzi, il successivo comma 16 dell’art. 21 L 59/97, nel conferire “ai capi d’istituto la qualifica dirigenziale contestualmente all’acquisto della personalità giuridica e dell’autonomia da parte delle singole istituzioni scolastiche”, prevedeva una ulteriore delega (esercitata), per definire i “contenuti e le specificità della qualifica dirigenziale” sulla base dei criteri elencati nel “rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici”.

Questi, quindi, ad oggi restano disciplinati dal Testo Unico, che per espressa previsione (art. 33 Dlgs 297/94) demanda a specifica ordinanza ministeriale le modalità per la proclamazione degli eletti e lo svolgimento delle elezioni.

Il successivo articolo 34 precisa poi che la nomina del consiglio di intersezione, di interclasse e di classe è effettuata “con provvedimento del direttore didattico o del preside” e quella del consiglio di circolo o di istituto “con decreto del provveditore agli studi” (da intendersi oggi dirigente scolastico/direttore ufficio scolastico).

L’art. 35 dispone infine che “Per la sostituzione dei membri elettivi degli organi collegiali a durata pluriennale, di cui al presente titolo, venuti a cessare per qualsiasi causa, o che abbiano perso i requisiti di eleggibilità, si procede alla nomina di coloro che, in possesso dei detti requisiti, risultino i primi fra i non eletti delle rispettive liste. In caso di esaurimento delle liste si procede ad elezioni suppletive”.

Nomina che avviene con le modalità innanzi indicate.

L’Art. 47 dell’OM 215/91, rubricato: “Nomina dei consiglieri di classe, di interclasse e di intersezione, di circolo e di istituto – Surrogazione di consiglieri” chiarisce che il dirigente scolastico emana i decreti di nomina:

  • dei membri dei consigli di classe, interclasse e intersezione;
  • dei membri del consiglio di istituto su delega del direttore dell’ufficio territoriale;

precisando inoltre che tanto vale “anche relativamente agli atti di surrogazione di consiglieri che abbiano rinunciato alla nomina o che siano cessati dalla carica per qualsiasi causa”.

Per l’effetto è il dirigente, in grado di individuare immediatamente il successivo non eletto della lista a seguito delle operazioni di scrutinio operate dal seggio elettorale n. 1, che provvede direttamente alla surroga, senza necessità di alcun passaggio dal consiglio di istituto, a cui l’art. 10 del Testo Unico non riconosce competenza in merito.

Alla luce di quanto descritto non appaiono corretti quei regolamenti interni che disciplinano diversamente il procedimento di nomina dei consiglieri in caso di surroga, rendendolo peraltro più lento, con conseguente pregiudizio per la rappresentanza.

Pertanto, laddove uno dei membri del consiglio cessi dalla carica per un qualsiasi motivo – anche nel caso di dimissioni -, il dirigente scolastico semplicemente a verifica se esista e quale sia il successivo non eletto, provvedendo nel qual caso tempestivamente alla nuova nomina, senza attendere alcun placet del consiglio.

La decadenza per assenza ingiustificata poi, una volta accertata alla terza riunione consecutiva, implica analoga sostituzione sin dalla seduta successiva.

Per quanto riguarda invece i consigli di classe, interclasse, intersezione, mentre l’art. 35 del Testo Unico disciplina espressamente la surroga soltanto “Per la sostituzione dei membri elettivi degli organi collegiali a durata pluriennale”, l’art. 47 dell’OM 215/91 parla genericamente della “surrogazione dei consiglieri”.

Ed in effetti, sebbene l’art. 37 comma 1 del Dlgs 297/94 e l’art. 6 comma 10 dell’OM 215/91 precisino che “L’organo collegiale è validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza”, appare sempre opportuno garantire attraverso sostituzione la rappresentanza (dei genitori e nel secondo grado degli studenti), unica componente elettiva in consiglio di classe, in considerazione della funzione di “agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni”.

È chiaro che laddove non sia possibile effettuare la surroga la classe resterà senza rappresentanza così come accade per il consiglio di istituto, senza possibilità di ricorrere a suppletive come invece per quest’ultimo (art. 53 OM 215/91).

È superfluo precisare che occorre surrogare anche gli studenti eventualmente decaduti in caso di convocazione antecedente alle nuove elezioni.

Si ricorda infine che genitori e studenti rappresentanti nei consigli di classe così come i membri dei consigli di istituto sono prorogati fino alle nuove elezioni.

Il previsto “rispetto delle competenze degli organi collegiali” passa attraverso il rispetto del procedimento posto a garanzia della rappresentanza.

Fonte: OrizzonteScuola