Coordinamento Genitori Modena

Statuto

Statuto

Art. 1

Costituzione, denominazione e sede

  1. E’ costituita l’Associazione denominata “COORDINAMENTO PROVINCIALE GENITORI MODENA – INSIEME PER LA SCUOLA” con sede nel Comune di Modena in Via Curie 9.
  1. L’assemblea e il Consiglio direttivo potranno svolgere le loro riunioni anche in luoghi diversi dalla sede dell’associazione.
  2. L’Associazione non ha fini di lucro ed è fatto divieto di ripartire i proventi tra gli associati in forme indirette o differite. L’eventuale avanzo di gestione deve essere destinato interamente alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui al successivo art 2.
  3. E’ indipendente da ogni organizzazione partitica o movimento politico o confessionale. Agisce nel rispetto dei valori sanciti dalla Costituzione italiana ed è basata sulla solidarietà,  sulla partecipazione democratica e sul pluralismo delle opinioni.
  4. La durata dell’Associazione è illimitata.
  5. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria se avviene all’interno dello stesso Comune.  E’ data facoltà al Comitato direttivo di cambiare la sede legale, ove ne ravvisi la necessità previa deliberazione dell’assemblea dei soci. L’associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli enti gestori di pubblici albi e registri nei quali è iscritta.

Art. 2

Scopi e attività

  1. L’Associazione si prefigge di:
  1. Per la realizzazione dei propri scopi e nell’intento di operare per la realizzazione di interessi a valenza collettiva, l’Associazione si propone di:
  1. Per lo svolgimento delle suddette attività, l’Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati. Può inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente.
  2. Agli aderenti possono solo essere rimborsate le spese vive sostenute per l’attività prestata previa documentazione.

Art. 3

Risorse economiche

  1. L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle     proprie attività da:
  1. Il fondo comune costituito con le risorse di cui al comma precedente non può essere ripartito tra i soci né durante la vita dell’Associazione, né all’atto del suo scioglimento.
  2. L’esercizio finanziario dell’Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° Gennaio ed il 31 Dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il tesoriere redige il bilancio consuntivo e preventivo e lo sottopone all’approvazione dell’assemblea plenaria

Art. 4

Soci

  1. Il numero degli aderenti è illimitato.
  2. Sono membri dell’Associazione i soci fondatori e tutti i soggetti, persone fisiche che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell’Associazione e ad osservare il presente statuto.

Art. 5

Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

  1. Sono previsti i seguenti tipi di soci: fondatori e ordinari.
  2. Sono soci fondatori quei soggetti che hanno fondato l’Associazione, sottoscrivendo l’atto costitutivo. Sono soci ordinari quei soggetti che condividono le finalità dell’Associazione pur non rientrando tra quanti l’hanno costituita.
  3. L’ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati.
  4. Possono essere soci dell’Associazione le persone fisiche che si riconoscono negli scopi perseguiti dall’Associazione e desiderano concorrere al perseguimento degli stessi.
  5. L’appartenenza all’Associazione è libera e volontaria, ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni adottate dai suoi organi secondo le specifiche competenze previste dalle norme statutarie.
  6. Sono escluse forme di partecipazione alla vita associativa puramente temporanee
  7. Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio  direttivo, le eventuali reiezioni devono essere motivate.
  8. Il Consiglio direttivo cura l’annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci, dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.
  9. La qualifica di socio si perde per recesso, per esclusione o per decesso
  10. Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all’Associazione
  11. L’esclusione dei soci è deliberata dall’Assemblea su proposta del Consiglio direttivo per:
  1. In ogni caso, prima di procedere all’esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.
  2. Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.
  3. La quota sociale non è trasmissibile, né rivalutabile.

Art. 6

Doveri e diritti degli associati

  1. I soci sono obbligati:
  1. I soci hanno diritto:
  1. I soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune, né di altri cespiti di  proprietà dell’Associazione.

Art. 7

Organi dell’Associazione

  1. Sono organi dell’Associazione:
  1. Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito.

Ai titolari delle cariche spetta comunque il rimborso delle spese sostenute.

Art. 8

L’Assemblea

  1. L’Assemblea è composta da tutti i soci e può essere ordinaria e straordinaria.
  2. Ogni associato dispone di un solo voto.
  3. Ogni associato potrà farsi rappresentante in Assemblea da un altro associato con delega scritta.
  4. L’Assemblea ordinaria indirizza tutta l’attività dell’Associazione ed in particolare:
  1. L’Assemblea ordinaria dei soci viene convocata dal Presidente almeno una volta all’anno, per l’approvazione del bilancio consuntivo, ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o un decimo degli associati ne ravvisino l’opportunità.
  2. L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto e sullo scioglimento dell’Associazione.
  3. L’Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice-Presidente, e in assenza di entrambi da altro membro del Consigli Direttivo eletto dai presenti.
  4. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto o con forme di comunicazioni piu’ idonee da recapitarsi almeno 5 giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della prima e dell’eventuale seconda convocazione. Le convocazioni, inoltre, vengono pubblicate sul sito dell’Associazione.
  5. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.
  6. L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci.
  7. In seconda convocazione, da svolgersi in un giorno diverso da quello fissato per la prima, l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati
  8. Le deliberazione dell’Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti eccezion fatta per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell’Associazione, e relativa devoluzione del patrimonio residuo, che deve essere adottata con il voto favorevole da almeno tre quarti degli associati

Art. 9

Consiglio Direttivo

  1. Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a cinque e non superiore a nove , nominati dall’Assemblea dei soci, fra i soci medesimi.
  2. I membri de Consiglio Direttivo rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili.
  3. Possono fare parte del Consiglio Direttivo esclusivamente gli associati maggiorenni.
  4. Nel caso in cui per dimissione o altre cause, uno o più componenti del Consiglio Direttivo decadano dall’incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dello stesso Consiglio.
  5. Ove decada oltre la metà dei membri del Coniglio l’Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio
  6. Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente, un Segretario il tesoriere ed il responsabile dei Gruppi di lavoro su temi specifici
  7. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, utili o necessari per il raggiungimento degli scopi sociali.
  8. In particolare il Consiglio Direttivo delibera:
  1. Il Consiglio Direttivo è convocato di regola ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno e almeno la metà dei componenti ne faccia richiesta.
  2. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei soci membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti

Art. 10

Il Presidente

  1. Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l’Assemblea dei soci.
  2. Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte a terzi ed in giudizio.
  3. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente o, in assenza, al membro più anziano.
  4. Il Presidente cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e in caso d’urgenza, ne assume i poteri, chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell’adunanza immediatamente successiva.

Art. 11

Norma finale

  1. In caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell’Associazione, dopo la liquidazione, il patrimonio residuo verrà devoluto a fini di utilità sociale sentito il competente organismo di controllo.

Art. 12

Rinvio e clausola di mediazione

  1. Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al codice civile e ad altre norme di legge vigenti in materia di associazionismo.
  2. Per eventuali controversie tra gli associati, o tra questi e gli organi sociali o tra gli organi sociali, prima di qualunque ricorso alla giustizia ordinaria, sarà esperito un tentativo di conciliazione presso un organismo autorizzato ai sensi della vigente normativa.

 
 
Lo statuto in formato pdf

Exit mobile version